Ricorso  della  Regione  Siciliana,  in  persona  del  Presidente
pro-tempore,  rappresentato  e   difeso,   sia   congiuntamente   che
disgiuntamente, giusta procura a margine  del  presente  atto,  dagli
Avvocati Paolo Chiapparrone e Marina Valli, elettivamente domiciliato
presso la sede dell'Ufficio della  Regione  Siciliana  in  Roma,  via
Marghera n. 36, ed autorizzato a proporre ricorso  con  deliberazione
della Giunta Regionale 11 agosto 2014, n. 239, 
    Contro il Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  pro-tempore,
domiciliato per la carica Roma, Palazzo Chigi,  Piazza  Colonna,  370
presso gli Uffici della Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  e
difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la dichiarazione di
illegittimita' costituzionale delle seguenti disposizioni: 
        A) Art. 1, comma 11, della legge 23 giugno 2014 , n. 89; 
        B) Art. 4, comma 6-ter del d.l. 24 aprile 2014, n. 66; 
        C) Art. 7 commi 1 e 1-bis del decreto-legge 24  aprile  2014,
n. 66; 
        D) Art. 46, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 24 aprile  2014,
n. 66; 
        E) Art. 47, commi da 1 a 7 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66; 
        F) Art. 50, comma 10, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66. 
    Tutte per: 
        violazione dell'art. 36 dello Statuto in relazione all'art. 2
delle relative norme di attuazione di  cui  al  d.P.R.  n.  1075/1965
nonche' degli artt. 37 e 38 Statuto; 
        violazione   dell'art.   43   statuto   e    del    principio
costituzionale di leale colalborazione fra Stato e Regione; 
        e, per connessione, degli articoli  14  e  17  dello  Statuto
venendo  limitata,  la  competenza   legislativa   regionale,   dalla
contrazione  delle  entrate  finanziarie   conseguenti   alle   norme
impugnate. 
    Passando alle singole disposizioni  impugnate  si  rileva  quanto
segue. 
A) Art. 1, comma 11, della legge 23 giugno 2014 , n. 89 (1) 
    La disposizione, nell'emendare la legge delega 11 marzo 2014,  n.
23 (recante «Delega al Governo recante disposizioni  per  un  sistema
fiscale piu' equo, trasparente e orientato  alla  crescita»)  prevede
che  la  futura  revisione  del  sistema  fiscale  finalizzato   alla
riduzione della pressione tributaria sui  contribuenti,  ove  attuata
per mezzo di decreti delegati che prevedano nuovi e  maggiori  oneri,
debba  trovare  copertura  in  altri  decreti  legislativi   a   loro
compensazione. A tal fine le  maggiori  entrate  confluiscono  in  un
apposito fondo istituito nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
    Tale  previsione  sembra  preludere   all'adozione   di   decreti
legislativi «a compensazione» della minor  pressione  tributaria  con
conseguente  riduzione  delle  entrate   tributarie   delle   regioni
(compresa  la  Regione  siciliana)  attribuendo,  per  converso,   le
maggiori entrate compensative  al  predetto  fondo  ministeriale.  La
norma prevede, in sostanza, che le iniziative legislative dirette  ad
alleggerire la pressione  tributaria,  che  si  traducono  in  minori
entrate  tributarie  spettanti  alla  Regione   ricorrente,   trovino
compensazione in risorse  riservate  al  Ministero.  Tale  previsione
viola gia' gia' da ora l'articolo  36  dello  Statuto,  in  combinato
disposto con l'art. 2 del d.P.R. n. 1074/1965 (norme di attuazione in
materia finanziaria). 
B) - Art. 4, comma 6-ter del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 (2) 
    La  disposizione  introduce  una  maggiorazione  dello  0,5%  sul
tributo dell'11% previsto sui fondi pensione, riservando  allo  Stato
quota della maggiore imposta per  4  milioni  di  euro,  al  fine  di
alimentare il  Fondo  per  gli  interventi  strutturali  di  politica
economica. Tale disposizione si  pone  in  contrasto  con  l'art.  36
Statuto e l'articolo 2 del d.P.R. n. 1074/1965  dal  momento  che  la
maggiore entrata non puo' essere oggetto di una generica riserva allo
Stato atteso che la destinazione al  Fondo  in  questione  si  palesa
piuttosto come un accantonamento  indifferenziato  di  entrate  senza
indicare alcuna specifica e concreta destinazione. 
C) Art. 7 commi 1 e 1-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 
    Con detta disposizione vengono destinate a copertura degli  oneri
conseguenti all'applicazione dello stesso decreto legge  n.  66/2014,
le maggiori  entrate  derivanti  dalla  lotta  all'evasione  fiscale,
effettivamente incassate nel 2013 rispetto a  quelle  conseguite  nel
2012. 
    Senonche', la Corte Costituzionale, con sentenza n. 241/2012,  ha
riconosciuto, a proposito dell'impugnazione  dell'articolo  2,  comma
36, del d.l. n. 138/2011,  che  le  sanzioni  ed  il  recupero  delle
imposte evase non costituiscono una  «nuova»  entrata  (che  comunque
puo' essere riservata allo Stato soltanto a fronte di una ben precisa
ed individuata destinazione) ma un «recupero»  di  imposte  spettanti
alla Regione. 
    Anche tale disposizione viola pertanto l'art. 36 dello Statuto. 
D) Art. 46, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. 
    Il comma 2 dell'art. 46 ridefinisce per le regioni speciali e  le
province autonome l'obiettivo del  patto  di  stabilita'  a  modifica
della disciplina dettata dall'articolo 1, comma 454, della  legge  n.
228/2013. 
    Senonche' detto comma, che indica i  contributi  a  carico  delle
autonomie speciali, da ridurre dal complesso delle  spese  finali  in
termini di competenza eurocompatibile risultante dal consuntivo 2011,
e' stato oggetto  di  ricorso  alla  Corte  Costituzionale,  tutt'ora
pendente. 
    Il comma 2 dell'art. 46  in  esame  aggiunge  ulteriori  oneri  a
carico della Regione (elevando il  contributo  della  Sicilia  a  222
milioni per l'anno 2014 e 311 milioni per il  triennio  2015-2017)  e
mette in crisi  il  raggiungimento  dell'equilibrio  finanziario  del
bilancio regionale. Tale previsione legislativa viola l'art. 8,  ult.
comma Cost., l'art. 119 nonche' gli articoli 36 e 43  dello  Statuto,
risultando adottata, peraltro,  senza  alcuna  preventiva  intesa  in
violazione del principio di leale collaborazione fra Stato e Regione.
Il comma 3, dispone un ulteriore concorso  delle  autonomie  speciali
alla finanza pubblica onerando  la  Regione  Siciliana  di  ulteriori
194.628 per il 2014 e 132.701 per il triennio 2015-2017. 
    In  proposito  ai  maggiori  oneri  imposti  alla  Regione  viene
osservato che seppure le pubbliche amministrazioni debbano concorrere
all'equilibrio  finanziario  del  bilancio  dello   Stato   ed   alla
sostenibilita' del debito pubblico, le stesse sono tenute  (art.  119
Cost.) anche a garantire l'equilibrio dei propri bilanci  sicche'  il
raccordo fra i due obiettivi (statale e del singolo  ente)  non  puo'
prescindere da un accordo con la Regione Siciliana. Anche tale  comma
incorre nelle censure di legittimita' costituzionale evidenziate  per
il precedente. 
E) Art. 47, commi da 1 a 7 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 (3) 
    L'art. 47 prevede  che  il  mancato  versamento  da  parte  delle
province e citta' metro-politane del contributo alla finanza pubblica
posto a loro carico venga direttamente recuperato dall'Agenzia  delle
Entrate a valere sui versamenti per imposte sull'assicurazione contro
la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli  a
motore." Senonche' i proventi di tale imposta, in  Sicilia,  spettano
alla Regione (cfr. Sent. Corte Cost. n. 97/2013) e non alle  province
e la  trattenuta  sanzionatoria  finisce  col  gravare  sul  bilancio
regionale. Anche in tal caso si ravvisa una violazione  dell'articolo
36  dello  statuto  e  dell'articolo  2  delle  relative   norme   di
attuazione. 
    Analoga  questione  e'  stata  sollevata  nel  giudizio  pendente
innanzi alla Corte avverso l'articolo 10 del d.l. 6  marzo  2014,  n.
16, convertito, con legge 2 maggio 2014, n. 68, per violazione  della
stessa norma statutaria. 
F) Art. 50, comma 10, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 (4) 
    Detto  comma  prevede  la  destinazione  delle  maggiori  entrate
conseguite, per effetto delle misure nello stesso comma  indicate,  a
copertura finanziaria delle riduzioni previste dal  medesimo  decreto
legge. Senonche' fra  le  maggiori  entrate  attese  dallo  Stato  ne
figurano  alcune  (IVA)  di  spettanza  della   Regione,   ai   sensi
dell'articolo 36 dello Statuto, atteso che il comma 11  dell'articolo
50 prevede che «il Ministero dell'Economia e delle  finanze  effettua
il  monitoraggio  sulle  maggiori  entrate  per  imposta  sul  valore
aggiunto derivanti dalle misure previste dal titolo III del  presente
decreto». 
    In proposito  si  osserva  che  le  maggiori  entrate  tributarie
attese,  di  cui  all'art.  3  del  d.l.  n.  66/2014,  riscosse  nel
territorio della Regione competono alla stessa ai sensi dell'art.  36
Statuto, anche se relative  alla  tassazione  di  redditi  di  natura
finanziaria.  L'innalzamento  della  quota  dal  20  al  26%   seppur
qualificabile come entrata nuova difetta comunque del requisito della
specificita'  non  sostituibile  da  una  generica   destinazione   a
«copertura finanziaria». 
    Per quanto esposto, le norme  impugnate  risultano  lesive  della
competenza  regionale  in  materia  finanziaria  traducendosi  in  un
assestamento della finanza dello Stato mediante contributi  derivanti
dal taglio di risorse regionali o attribuzione allo Stato di aliquote
di tassazione aggiuntiva di imposte di  spettanza  regionale  e  che,
anche  a  ritenersi  imposte  nuove,  non  soddisfano  il   requisito
richiesto della loro destinazione alla copertura di oneri  diretti  a
perseguire «particolari finalita' contingenti  o  continuative  dello
Stato specificate» cfr. art. 2 del d.P.R. n. 1074/1965 e Corte  Cost.
sentenza n. 241 del 2012). 
    Il principio dell'equilibrio finanziario del bilancio dello Stato
non puo' essere raggiunto  mediante  l'imposizione  alla  Regione  di
oneri  di  importo   determinato   d'imperio   e   senza   preventiva
consultazione o con la sottrazione di  maggiori  entrate  di  imposte
alla stessa spettante. Infatti, se anche le regioni devono assicurare
a loro volta l'equilibrio dei propri  bilanci  (Art.  119  Cost.)  lo
Stato  non  puo'  procedere  nella  prassi  legislativa  di   imporre
unilateralmente tagli alle risorse  delle  autonomie  speciali  senza
alcun  accordo  con  le   stesse,   in   violazione   del   principio
costituzionale di leale  collaborazione  e  degli  articoli  6  e  43
Statuto Sic. (ritenendosi la rimessione alla  commissione  paritetica
delle  norme  di  attuazione  dello  Statuto  espressione  di   detto
principio generale di leale collaborazione). 
    Ne' va sottaciuto che la compressione dell'autonomia  finanziaria
della Regione e la riduzione in  favore  dello  Stato  delle  entrate
tributarie alla stessa attribuite oltre a costituire  violazione  del
principio di territorialita' delle  imposte  spettanti  alla  Sicilia
(confermato  dalla  recente  sentenza  n.   207/2014)   ne   comprime
l'autonomia legislativa nelle materie indicate dagli articoli 14 e 17
dello Statuto, norme rispetto  alle  quali  l'autonomia  finanziaria,
garantita dall'art. 36 St., e' necessario e logico corollario. 

(1) Il comma 11 dispone: «All'articolo 16 della legge 11 marzo  2014,
    n. 23, il comma 1 e' sostituito dai seguenti: "1. Dall'attuazione
    della delega di cui all'articolo 1 non devono  derivare  nuovi  o
    maggiori oneri a carico della finanza pubblica,  ne'  un  aumento
    della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti. In
    considerazione  della  complessita'  della  materia  trattata   e
    dell'impossibilita'  di  procedere  alla   determinazione   degli
    eventuali effetti finanziari,  per  ciascuno  schema  di  decreto
    legislativo la relazione tecnica di cui all'articolo 1, comma  6,
    evidenzia i suoi effetti sui saldi di finanza  pubblica.  Qualora
    uno o piu' decreti legislativi determinino nuvi o maggiori oneri,
    che non trovino compensazione nel proprio ambito, si provvede  ai
    sensi dell'articolo 17, comma 2, della  legge  n.  196  del  2009
    ovvero mediante compensazione con le risorse  finanziarie  recate
    dai decreti legislativi adottati ai sensi della  presente  legge,
    presentati prima o contestualmente  a  quelli  che  comportano  i
    nuovi  o  maggiori  oneri.  A  tal  fine  le   maggiori   entrate
    confluiscono in  un  apposito  fondo  istituito  nello  stato  di
    previsione del Ministero dell'economia e delle finanze".». 

(2) Detto comma 6-ter prevede: «Per l'anno 2014  l'aliquota  prevista
    dall'articolo 17, comma 1, del  decreto  legislativo  5  dicembre
    2005, n. 252, e' elevata all'11,50 per  cento.  Una  quota  delle
    maggiori entrate di cui al presente comma, pari a  4  milioni  di
    euro  per  l'anno  2015,  confluisce  nel  Fondo  per  interventi
    strutturali di politica economica di cui all'articolo  10,  comma
    5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282,  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.». 

(3) L'art. 47, commi 1-7, cosi' dispone: 1. Le province e  le  citta'
    metropolitane, a valere sui risparmi connessi alle misure di  cui
    al comma 2 e dell'articolo 19, nonche'  in  considerazione  delle
    misure recate dalla legge  7  aprile  2014,  n.  56,  nelle  more
    dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio  di  cui
    al comma 92 dell'articolo 1 della medesima legge 7  aprile  2014,
    n. 56, assicurano un contributo  alla  finanza  pubblica  pari  a
    444,5 milioni di euro per l'anno 2014 e pari a 576,7  milioni  di
    euro per l'anno 2015 e 585,7 milioni di euro per  ciascuno  degli
    anni 2016 e 2017. - 2. Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,
    ciascuna provincia e citta' metropolitana consegue i risparmi  da
    versare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello  Stato
    determinati con decreto  del  Ministro  dell'interno  da  emanare
    entro il termine del  30  giugno,  per  l'anno  2014,  e  del  28
    febbraio  per  gli  anni  successivi,  sulla  base  dei  seguenti
    criteri:  a)  per  quanto  attiene   agli   interventi   di   cui
    all'articolo 8, relativi alla riduzione della spesa  per  beni  e
    servizi la riduzione e' operata nella misura complessiva  di  340
    milioni di euro per il 2014 e di 510 milioni di euro per ciascuno
    degli anni dal 2015 al 2017, proporzionalmente alla spesa  media,
    sostenuta nell'ultimo triennio, relativa ai codici SIOPE indicati
    nella tabella A allegata al presente decreto; (91) (93) - b)  per
    quanto attiene agli interventi di cui all'articolo  15,  relativi
    alla riduzione della spesa per  autovetture  di  0,7  milioni  di
    euro, per l'anno 2014, e di un milione di euro per ciascuno degli
    anni dal 2015 al 2017, la riduzione e' operata in proporzione  al
    numero  di   autovetture   di   ciascuna   provincia   e   citta'
    metropolitana comunicato annualmente  al  Ministero  dell'interno
    dal Dipartimento della Funzione Pubblica; c) per  quanto  attiene
    agli interventi, di cui all'articolo 14, relativi alla  riduzione
    della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i
    contratti di collaborazione coordinata  e  continuativa,  di  3,8
    milioni di euro per l'anno 2014 e di  5,7  milioni  di  euro  per
    ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, la riduzione e' operata  in
    proporzione alla spesa comunicata al Ministero  dell'interno  dal
    Dipartimento della Funzione  Pubblica.  -  3.  Gli  importi  e  i
    criteri di cui al comma 2 possono essere modificati per  ciascuna
    provincia e  citta'  metropolitana,  a  invarianza  di  riduzione
    complessiva, dalla Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali
    entro il 30 giugno, per l'anno 2014 ed entro il 31  gennaio,  per
    gli  anni  successivi,  sulla  base   dell'istruttoria   condotta
    dall'ANCI e dall'UPI e  recepiti  con  il  decreto  del  Ministro
    dell'interno di cui al  comma  2;  con  riferimento  alle  misure
    connesse all'articolo 8,  le  predette  modifiche  possono  tener
    conto dei tempi medi di pagamento dei debiti e del  ricorso  agli
    acquisti centralizzati di ciascun ente. Decorso tale  termine  la
    riduzione opera in base agli importi di cui al comma 2. (92) - 4.
    In caso di mancato versamento del contributo di cui ai commi 2  e
    3, entro il mese di luglio, sulla base dei  dati  comunicati  dal
    Ministero dell'interno, l'Agenzia delle  Entrate,  attraverso  la
    struttura di gestione  di  cui  all'articolo  22,  comma  3,  del
    decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, provvede  al  recupero
    delle predette somme nei confronti delle province e delle  citta'
    metropolitane interessate, a valere sui  versamenti  dell'imposta
    sulle assicurazioni contro la  responsabilita'  civile  derivante
    dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi  i  ciclomotori,
    di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,
    n. 446, riscossa tramite modello F24, all'atto  del  riversamento
    del relativo gettito alle province medesime. - 5. Le  province  e
    le citta' metropolitane  possono  rimodulare  o  adottare  misure
    alternative di contenimento della  spesa  corrente,  al  fine  di
    conseguire risparmi comunque non  inferiori  a  quelli  derivanti
    dall'applicazione del comma 2. - 6. Il decreto del Presidente del
    Consiglio dei Ministri di cui al comma 92 dell'articolo  1  della
    legge 7 aprile 2014, n. 56, a  seguito  del  trasferimento  delle
    risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative  connesse
    all'esercizio delle funzioni che  devono  essere  trasferite,  ai
    sensi dei commi da 85 a  97  dello  stesso  articolo  1,  tra  le
    Province, le citta' metropolitane e gli altri  Enti  territoriali
    interessati, stabilisce altresi' le modalita' di  recupero  delle
    somme di cui ai commi precedenti. - 7. L'organo di  controllo  di
    regolarita' amministrativa e contabile verifica che le misure  di
    cui ai commi 2 e 5 siano adottate, dandone atto  nella  relazione
    di cui al comma 166 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
    n. 266. 

(4) L'art. 5, comma 10, cosi' dispone:  Agli  oneri  derivanti  dagli
    articoli 1, 2, 4, comma 11, 5, comma 9, 16,  commi  6  e  7,  27,
    comma 1, 31, 32, 35, 36, 45, 48, comma  1,  e  dal  comma  6  del
    presente articolo, ad esclusione degli oneri cui si  provvede  ai
    sensi del comma 9 del presente articolo pari a 6.563,2 milioni di
    euro per l'anno 2014, a 6.184,7 milioni di euro per l'anno  2015,
    a 7.062.8 milioni di euro per l'anno 2016,  a  6.214  milioni  di
    euro per l'anno 2017 e a 4.069 a decorrere  dall'anno  2018,  che
    aumentano a 7.600,839 milioni di euro per l'anno 2014, a  6.229,8
    milioni di euro per l'anno 2015, a  6.236  milioni  di  euro  per
    l'anno 2017 e a 4.138,7 milioni di  euro  a  decorrere  dall'anno
    2018 ai fini della compensazione  degli  effetti  in  termini  di
    fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede mediante  utilizzo
    delle  maggiori  entrate  e  dalle  minori  spese  derivanti  dal
    presente provvedimento.